STATUTO DELL’ENTE BILATERALE REGIONALE LOMBARDO PER LE AZIENDE DEL TERZIARIO, TURISMO E SERVIZI.

 

STATUTO ENTE BILATERALE REGIONALE LOMBARDO PER LE AZIENDE DEL TERZIARIO:
COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI
Titolo I
Principi generali
Art. 1
Costituzione e natura
1. L’Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le Aziende del Terziario: Commercio, Turismo e Servizi (di seguito denominato ENBIL), è costituito dalle Rappresentanze Regionali delle Organizzazioni Nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori, Confesercenti, Filcams – Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil firmatarie del CCNL per i dipendenti del Terziario della distribuzione e dei servizi (di seguito denominato “CCNL Terziario) e del CCNL Turismo, sulla base di quanto stabilito dall’art. 20 del CCNL Terziario stipulato in data 16 luglio 2016 e dall’art. 20 CCNL Turismo stipulato in data 4 marzo 2010.
2. L’ENBIL, ai sensi dell’art. 36 e segg. c.c., ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro.
Art. 2
Sede
1. L’ENBIL ha sede in Milano, Via Sirtori n. 3.
Art. 3
Scopi e funzioni
L’ENBIL è obbligatoriamente tenuto a svolgere le seguenti attività:
a) il monitoraggio dei contratti a tempo determinato e dei contratti di somministrazione a tempo determinato;
b) la tutela della salute e della dignità della persona;
c) le funzioni previste dal CCNL Terziario e dal CCNL Turismo, in materia di apprendistato, di adempimenti previsti per i contratti a tempo parziale della durata di 8 ore settimanali;
d)    costituisce, al proprio interno, l’Organismo Paritetico Regionale per l’esercizio delle funzioni previste in materia di sicurezza sul lavoro;
e)    riceve le comunicazioni previste dal CCNL Terziario in materia di articolazione dell’orario settimanale (art. 124), in materia di flessibilità dell’orario (art. 125), nonché relativamente alle procedure per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanali (artt. 126-128);
f)    le funzioni di supporto in materia di conciliazione ed arbitrato previste dagli artt. 37, 37 bis e 38 del CCNL Terziario;
g) tutte le funzioni previste dal CCNL Turismo, con particolare riferimento all’art. 19 (sostegno al reddito) ed all’art. 18, comma e);  
h)    la promozione e la gestione, a livello locale, di iniziative in materia di formazione e qualificazione professionale anche in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
2. L’ENBIL, inoltre, può svolgere le attività facoltativamente previste dall’art. 20 del CCNL Terziario e dall’art. 20 CCNL Turismo e, previo riconoscimento delle Parti stipulanti, quelle ulteriori indicate nello stesso art. 20 del CCNL Terziario e dal CCNL Turismo, nei limiti delle risorse disponibili.
3. In ogni caso, l’ENBIL non può prevedere procedure ulteriori o diverse da quelle previste dall’art. 20 del CCNL Terziario e dall’art. 20 del CCNL Turismo per lo svolgimento delle suddette attività, né può svolgere attività che possano costituire duplicazione di quelle effettuate da Fondi Nazionali di Assistenza Sanitaria Integrativa e/o Previdenza Complementare istituiti in forza di previsioni di contrattazione collettiva.
4. Al fine di perseguire, con maggiore incisività sul territorio, gli scopi di ENBIL, potranno essere costituiti e soppressi, con delibera del Consiglio Direttivo, a livello provinciale ed interprovinciale, Centri di Servizio Territoriali, così come previsto dall’art. 15 comma d), che non costituiscono sedi secondarie. I Centri di Servizio Territoriali hanno rappresentanza verso le Istituzioni Locali. Con delibera del Consiglio Direttivo saranno nominati i rispettivi Coordinatori per la rappresentanza di ogni Centro di Servizio Territoriale, così come previsto dall’art. 15 comma d), in numero di 2, uno nominato dalla Confesercenti Regionale Lombardia ed uno nominato in accordo da Filcams – Cgil, Fisascat – Cisl e Uiltucs – Uil Lombardia.
I Coordinatori durano in carica per lo stesso tempo di vigenza del Consiglio Direttivo che li ha nominati, salvo revoca con provvedimento del Consiglio Direttivo stesso e potranno essere rinominati. Il Centro di Servizio Territoriale svolge le funzioni attribuitegli da ENBIL secondo le indicazioni contenute nel Regolamento.
TITOLO II                                                                                          i Soci
Art. 4
Soci
1. Sono Soci dell’ENBIL le seguenti Rappresentanze Regionali di cui all’art. 1:  
- la Confesercenti Regionale Lombardia;
- la Filcams-CGIL Lombardia;
- la Fisascat-CISL Lombardia;
- la Uiltucs - UIL Lombardia;
2. Lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle suddette Rappresentanze Regionali e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario e del CCNL Turismo, comporta di diritto la perdita dello status di socio dell’ENBIL e l’applicazione delle previsioni di cui al successivo art. 23 del presente Statuto.  
3. In nessun caso è consentito il trasferimento dello status di socio e dei relativi diritti.
Art. 5
Beneficiari
I beneficiari delle attività svolte dall’ENBIL sono le imprese e i lavoratori che abbiano ottemperato ai versamenti contributivi previsti dal CCNL Terziario e dal CCNL Turismo, nonché, i Soci di cui all’art. 4 e i loro dipendenti.
Art. 6
Presupposti e requisiti per la costituzione dell’ENBIL e per la prosecuzione dell’attività.
1. L’ENBIL deve operare sulla base di una necessaria massa critica, funzionale ad espletare i compiti ad esso attribuiti, sulla base di quanto previsto dall’art.5 comma 4 dell’accordo di governance del 12 luglio 2016.
2. L’ENBIL deve trasmettere ad EBN.TER ed EBN un resoconto annuale contenente l’indicazione delle risorse a disposizione, delle prestazioni e dei servizi offerti per lavoratori ed imprese.
3. L’ENBIL, nel caso in cui non disponga di sufficienti risorse economiche dovrà sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario ed il CCNL Turismo, per il tramite di EBN.TER ed EBN, entro il 30 giugno dell’esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la carenza delle predette risorse economiche, un progetto di aggregazione con uno o più EBTT mediante costituzione di un nuovo EBTT, in ogni caso in modo da raggiungere, per ogni esercizio finanziario, una dimensione che consenta di ottenere le risorse di cui allo stesso comma 1 e di utilizzare tali risorse secondo gli obblighi di destinazione di cui all’art. 19.
4. Il progetto di aggregazione, dovrà:
- essere predisposto dal Consiglio Direttivo di ogni EBTT interessato e trasmesso ad EBN.TER ed EBN;
- successivamente, previo consenso espresso da parte delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario ed il CCNL Turismo, essere approvato dall’Assemblea di ogni EBTT interessato.
5. L’ENBIL, nel caso in cui non sia in grado di rispettare gli obblighi di destinazione delle risorse di cui all’art. 19 o comunque al fine di svolgere in modo più efficace le attività ad esso demandate, dovrà sottoporre alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario ed il CCNL Turismo, per il tramite di EBN.TER ed EBN, entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto consuntivo, un piano di razionalizzazione per ottimizzare la gestione al fine di adempiere i richiamati obblighi, oppure il progetto di aggregazione di cui ai precedenti commi 3 e 4.
6. Non è ammessa la costituzione di più di un EBTT per la medesima area territoriale.

TITOLO III
Regole di governance
Art. 7
Composizione Organi Associativi diversi dall’Assemblea
1. I componenti degli Organi associativi dell’ENBIL, diversi dall’Assemblea, sono nominati nel rispetto delle disposizioni dello stesso Statuto, nonché dello Statuto dell’EBN.TER ed EBN, che accettano integralmente.
2. Possono essere designati e nominati alla carica di componente dei suddetti Organi associativi solo quei soggetti dei quali sia stato verificato il possesso dei requisiti di affidabilità, competenza, onorabilità, integrità morale e professionale, come definiti da EBN.TER ed EBN, oltre che il possesso degli ulteriori requisiti previsti dalla legge.
3. I soggetti designati alle cariche associative si impegnano ad attestare il possesso di tali requisiti ed a fornire a richiesta tutte le informazioni all’uopo necessarie.
4. La perdita dei requisiti di cui al comma 2, in capo al componente di uno degli Organi associativi dell’ENBIL, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta, a cui consegue la designazione di un sostituto da parte della Rappresentanza Regionale che aveva designato il soggetto decaduto, nonché la nomina di tale sostituto da parte dell’Assemblea, nel corso della prima riunione utile.
5. I componenti degli Organi associativi dell’ENBIL, diversi dall’Assemblea, non possono delegare ad altri le proprie funzioni.
Art. 8
Incompatibilità
1. La carica di componente di un organo di gestione dell’ENBIL (Presidente, Vice Presidente e componente del Consiglio Direttivo) è incompatibile con la sussistenza di incarichi e/o possesso di quote in società che svolgano attività o intrattengano rapporti di fornitura di beni, servizio o prestazioni con l’ENBIL medesimo.
2. Lo svolgimento di mandati od incarichi incompatibili con la carica di componente di un Organo associativo, ai sensi del precedente comma 1, comporta la decadenza di diritto dalla carica ricoperta.
Art. 9
Durata
1. Presso l’ENBIL, tutte le cariche associative hanno la durata di 4 esercizi finanziari e permangono sino all’approvazione del rendiconto consuntivo relativo al quarto esercizio.
2. Il rinnovo dei componenti degli Organi associativi diversi dall’Assemblea deve svolgersi entro i 30 giorni successivi alla scadenza delle cariche.
3. L’incarico di componente di un Organo associativo diverso dall’Assemblea cessa, oltre che per scadenza naturale del mandato, anche nei casi di cessazione dell’appartenenza ad una delle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario ed il CCNL Turismo, di revoca da parte della Rappresentanza Regionale designante, di decadenza e/o di dimissioni, di perdita dei requisiti di cui all’art. 7, comma 2, del presente Statuto, di sopravvenuta ipotesi di incompatibilità di cui all’art. 8 del presente Statuto. In tali casi, si procede alla sostituzione del componente secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, del presente Statuto.
TITOLO IV
Gli Organi di ENBIL
Art. 10
Organi
1. Sono organi dell’ENBIL:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori dei conti.
2. L’assenza per tre sedute consecutive dall’Organo associativo, diverso dall’Assemblea, determina l’automatica decadenza del componente interessato. In tal caso, si procede alla sostituzione secondo le procedure indicate negli artt. 14, 17 e 18.
Art. 11
Assemblea dei soci
1. L’Assemblea è composta dal legale rappresentante di ciascuno dei soci di cui all’art. 4 del presente Statuto, ovvero da un soggetto di volta in volta delegato dal predetto legale rappresentante.
2. Al fine di garantire il rispetto del principio della pariteticità, al rappresentante della Rappresentanza Regionale dei Datori di lavoro spetta un numero di voti uguale al numero di voti spettanti complessivamente ai rappresentanti delle Rappresentanze Regionale dei Lavoratori. Precisamente:
- 3 voti spettano alla Confesercenti Regionale Lombardia;
- 1 voto spetta alla Filcams-CGIL Lombardia;
- 1 voto spetta alla Fisascat-CISL Lombardia;
- 1 voto spetta alla Uiltucs-UIL Lombardia.
Art. 12
Competenze dell’Assemblea dei soci
L’Assemblea:
a) nomina il Presidente ed il Vice Presidente, nonché i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti, designati dalle Rappresentanze Regionali secondo le procedure rispettivamente previste dagli articoli 14, 17 e 18 del presente Statuto;
b) su proposta del Consiglio Direttivo:
- approva: i) entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente, la relazione annuale sulla gestione del Consiglio Direttivo, nonché la relazione finanziaria del Collegio dei Revisori dei Conti, che devono essere inviati a EBN.TER ed EBN entro 15 giorni dalla data di approvazione; ii) entro il 30 novembre di ogni anno, il budget previsionale relativo al successivo esercizio, contenente la precisa indicazione dei criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità di riscossione degli stessi, che deve essere inviato a EBN.TER ed EBN entro 15 giorni dalla data di approvazione;
- approva il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare la gestione ed i relativi costi, da trasmettere a EBN.TER ed EBN;
c) delibera gli eventuali compensi per i componenti degli Organi associativi nominati o eletti, tenendo conto del principio di razionalizzazione della spesa ed avendo riguardo alle dimensioni dell’ENBIL ed alle responsabilità connesse a ciascuna carica;
d) nomina i componenti dell’Organismo Paritetico Regionale, il quale ha compiti in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Tale Organismo è composto da sei componenti, di cui tre designati dalla Rappresentanza Regionale dei Datori di lavoro e tre dalle Rappresentanze Regionali dei Lavoratori;
e) delibera sul proprio scioglimento e nomina i liquidatori, nelle ipotesi previste dal presente Statuto;
f) delibera, con il voto unanime di tutti i soci aventi diritto, lo scioglimento dell’Ente fuori delle ipotesi previste dal presente Statuto, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, l’approvazione del regolamento sul funzionamento dell’ENBIL, delle modifiche statutarie e regolamentari, che possono essere apportate esclusivamente in esecuzione di accordi intercorsi tra le Parti stipulanti il CCNL Terziario ed il CCNL Turismo;
g) approva il progetto di aggregazione e delibera sugli atti conseguenti secondo le modalità previste dal precedente art. 6, comma 4.
Art. 13
Assemblea: modalità di convocazione e svolgimento
1. L’Assemblea è convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei conti, almeno due volte l’anno, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre.
2. L’Assemblea è altresì convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, contenente l’indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno e delle eventuali ragioni di urgenza, dal Collegio dei Revisori dei Conti, dal Consiglio Direttivo, ovvero da uno dei soci. Il Presidente provvede alla convocazione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, per lo svolgimento dell’Assemblea entro i successivi 30 giorni.
3. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione dell’Assemblea provvede il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. La convocazione dell’Assemblea è fatta per iscritto, mediante avviso, da inviarsi a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata, unitamente alla documentazione relativa ai punti all’ordine del giorno, da spedirsi, almeno 10 giorni prima dell’adunanza. Nei casi di urgenza, l’avviso può essere inviato a mezzo telegramma, fax ovvero posta elettronica certificata, almeno 3 giorni prima dell’adunanza, con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.  
L’avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa anche a mezzo email a condizione che sia riconoscibile l’indirizzo di posta elettronica di partenza e che l’indirizzo di posta elettronica del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso ENBIL.
5. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
6. L’Assemblea è valida quando sono presenti, in persona o per delega, un numero di Soci tale da disporre della metà più uno dei voti totali. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti. Nel calcolo dei voti non si computano gli astenuti.
7. In caso di parità di voti, si ripete la votazione. Qualora anche la nuova votazione dia un risultato di parità, la proposta si intende respinta.
8. L’Assemblea nomina il presidente, nel proprio seno, e il segretario. Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario. In caso di modifiche statutarie dell’ENBIL è possibile farsi assistere dal notaio, che in tal caso assume le funzioni di segretario. La presenza del notaio è obbligatoria in caso di scioglimento dell’ENBIL.
9. Alle riunioni dell’Assemblea dei soci partecipa, senza diritto di voto, il Collegio dei Revisori dei conti.
10. Le riunioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria si potranno svolgere anche in videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Art. 14
Consiglio Direttivo: composizione
1. Il Consiglio Direttivo è composto da sei componenti, designati dai soci, dei quali, tre su designazione della Rappresentanza Regionale dei Datori di lavoro, e tre su designazione delle Rappresentanze Regionali dei Lavoratori.
Art. 15
Consiglio Direttivo: competenze
1. Il Consiglio Direttivo:
a) predispone, per l’approvazione dell’Assemblea, il progetto di rendiconto consuntivo e la relativa relazione annuale sulla gestione, nonché il progetto di budget previsionale, contenente tra l’altro i criteri di determinazione dello stesso, la quantificazione dei contributi associativi e le modalità per la loro riscossione. Tali documenti vengono tutti redatti sul modello fornito da EBN.TER ed EBN, secondo criteri di trasparenza e leggibilità, nonché in base ad una programmazione strategica e gestionale fondata su un’adeguata analisi economica del territorio di riferimento;
b) propone all’Assemblea il Regolamento dell’Ente, predisposto secondo criteri definiti da EBN.TER ed EBN, nonché eventuali modifiche allo Statuto ed al Regolamento dell’Ente;
c) delibera su tutti gli atti che comportino acquisto o alienazione di patrimonio mobiliare ed immobiliare, sull’accettazione delle eredità e delle donazioni e, in genere, su tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
d) delibera in merito alle iniziative ed alla organizzazione delle attività per il conseguimento degli scopi statutari dell’Ente;
e) assume i provvedimenti relativi al funzionamento dell’ENBIL;
f) instaura, gestisce e risolve i rapporti di lavoro del personale dell’ENBIL, determinandone il trattamento economico in coerenza anche con le politiche retributive delle organizzazioni associate, senza possibilità di prevedere compensi o quote retributive aggiuntive, fatti unicamente salvi eventuali incentivi premiali predeterminati in funzione del raggiungimento di specifici risultati, e comunque avendo riguardo agli indirizzi vincolanti indicati dalle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario ed il CCNL Turismo;
g) può conferire incarichi professionali a persone di specifica competenza, sulla base di criteri di selezione oggettivi ed imparziali e secondo principi di professionalità ed economicità, valutando comparativamente almeno tre offerte;
h) vigila sul funzionamento di tutti i servizi, sia tecnici che amministrativi, dell’ENBIL, nonché sulle iniziative promosse, riferendo all’Assemblea;
i) predispone, ove necessario, il piano di razionalizzazione al fine di ottimizzare i costi di gestione, nonché il progetto di aggregazione, da sottoporre, per il tramite dell’EBN.TER ed EBN, alle Organizzazioni Nazionali stipulanti il CCNL Terziario ed il CCNL Turismo, al fine di ottenerne il consenso;
l) esercita ogni altra funzione ad esso demandata dal presente Statuto.

Art. 16
Consiglio Direttivo: modalità di convocazione e svolgimento
1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, che lo presiede, tutte le volte che lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta ogni tre mesi. È inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata, con indicazione degli argomenti da porre all’ordine del giorno, da almeno un terzo dei suoi componenti, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente provvede alla convocazione del Consiglio Direttivo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta. La riunione dovrà svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione.
2. In caso di inerzia da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio provvede il Presidente del Collegio dei Revisore dei Conti, entro i successivi 7 giorni.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è effettuata per iscritto, mediante avviso da inviarsi a ciascun componente, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, 10 giorni prima della data della riunione. Nei casi di urgenza, la convocazione può avvenire anche a mezzo telegramma, fax o posta elettronica certificata, con preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione.
L’avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa anche a mezzo email a condizione che sia riconoscibile l’indirizzo di posta elettronica di partenza e che l’indirizzo di posta elettronica del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato presso ENBIL.
4. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno, dell’ora, l’ordine del giorno della riunione, nonché copia dei documenti utili in relazione alla trattazione degli argomenti posti all’ordine del giorno.
5. Il Consiglio Direttivo è validamente riunito se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni sono valide qualora siano assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle proposte di modifiche statutarie e regolamentari, è richiesto il voto favorevole di tutti i presenti. Non sono ammesse deleghe. Di ogni Consiglio Direttivo dovrà essere redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
6. Ciascun componente del Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto. Nelle votazioni, in caso di parità, l’argomento può essere nuovamente esaminato in una ulteriore riunione da fissare entro i successivi 60 giorni.
7. Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche in videoconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Art. 17
Presidente e Vice Presidente
1. Il Presidente:
- rappresenta l’Associazione ad ogni effetto di legge e statutario;
- ha potere di firma;
- viene sostituito dal Vice Presidente, in caso di sua assenza od impedimento.
2. Il Presidente ed il Vice Presidente sono nominati dall’Assemblea dei soci. Possono essere nuovamente nominati per una sola volta, anche non consecutivamente.
3. Il Presidente, in raccordo con il Vice Presidente:
a) sovrintende al funzionamento dell’ENBIL ed esercita tutte le funzioni ad esso demandate dal presente Statuto, dal regolamento e dalla legge;
b) ha la gestione ordinaria dell’ENBIL, provvede all’esecuzione delle deliberazioni degli altri Organi associativi ed al coordinamento delle attività associative;
c) convoca e partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
d) ha la facoltà di agire e resistere in giudizio, in rappresentanza dell’ENBIL, nominando avvocati e procuratori alle liti;
e) in casi straordinari di necessità ed urgenza, esercita, sotto la sua responsabilità, i poteri del Consiglio Direttivo, il quale, nella prima seduta successiva, delibera sull’eventuale ratifica dell’operato del Presidente.
4. Il Presidente, congiuntamente con il Vice Presidente, assume ogni deliberazione in relazione a prelievi, erogazioni e movimenti di fondi.
Art. 18
Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti, di cui:
- uno, con funzione di Presidente, scelto tra professionisti iscritti al Registro dei Revisori Legali di cui all’art. 2 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., su designazione della parte datoriale o, congiuntamente, della parte sindacale, che non esprime il Presidente del Consiglio Direttivo;
- uno, designato da Confesercenti;
- uno, designato congiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori Filcams - Cgil; Fisascat - Cisl e Uiltucs – Uil.
2. Valgono, nei confronti del Collegio dei Revisori dei Conti, ove applicabili, le norme di cui all’articolo 2397 e seguenti del Codice Civile e, in particolare, di cui all’articolo 2403 e all’articolo 2409-bis del Codice Civile.
3. La carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti è incompatibile con la carica di componente di qualunque altro Organo associativo previsto dal presente Statuto.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti verifica l’osservanza delle disposizioni del presente Statuto, controlla l’amministrazione dell’ENBIL, accerta la regolare tenuta della contabilità, nonché la corrispondenza dei bilanci alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.
5. Il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione finanziaria riferita al progetto di rendiconto consuntivo, depositandola almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione dell’Assemblea indetta per l’approvazione del predetto.
6. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea.
TITOLO V
Risorse e gestione finanziaria dell’ENBIL
Art. 19
Finanziamento dell’ENBIL e destinazione delle risorse economiche.
1. L’ENBIL è finanziato dai contributi versati dalle aziende e dai lavoratori, nella misura e con il sistema di riscossione previsti dall’art. 21 e seg. del CCNL Terziario e dall’art. 23 del CCNL Turismo. L’ENBIL adotta lo strumento della riscossione centralizzata ad opera di EBN.TER e di EBN, tramite F24; la quota di contribuzione destinata ad EBN.TER ed a EBN sarà pari al 10% degli importi riscossi a mezzo F24. In via transitoria sui contributi riscossi con altre modalità, è dovuta ad EBN.TER. e ad EBN una quota pari al 15% degli stessi importi.
2. L’ENBIL dovrà destinare le proprie entrate:
- per almeno il 70%, allo svolgimento delle attività ad esso demandate dall’art. 3 del presente Statuto, in modo da assolvere pienamente i compiti ad esso attribuiti dal CCNL Terziario e dal CCNL Turismo, in coerenza con l’Accordo interconfederale sulla governance del 12 luglio 2016;
- per la restante parte, ai costi di gestione ed ai compensi dei componenti degli Organi associativi.
3. L’ENBIL, qualora, al fine di rispettare gli obblighi di destinazione delle entrate sopra indicati, si rendesse necessario ottimizzare la gestione e i relativi costi, dovrà predisporre il piano di razionalizzazione e/o il progetto di aggregazione di cui all’art. 6, commi 2, 3, 4 e 5 del presente Statuto.
Art. 20
Fondo comune
1. Il Fondo comune di ENBIL è costituito da:
a) contributi di cui al precedente art. 19, interessi attivi maturati sugli stessi contributi ed interessi di mora per ritardato versamento dei medesimi contributi, ogni altra forma di autofinanziamento da parte dei soci;
b) proventi vari, quali quelli derivanti da rendite mobiliari, immobiliari e da partecipazioni, nonché i contributi eventualmente concessi da terzi pubblici o privati;
c) oblazioni volontarie, erogazioni, lasciti e donazioni a favore dell’ENBIL, beni ad esso devoluti a qualsiasi titolo, nonché derivanti da attività di raccolta fondi;
d) beni mobili ed immobili e valori che, a qualsiasi titolo, vengano in legittima titolarità dello stesso ENBIL;
e) somme acquisite al patrimonio a qualsiasi scopo sino a che non siano erogate;
f) ogni provento derivante dall’esercizio delle attività che costituiscono oggetto del presente Statuto.
2. In adesione allo spirito ed alle finalità del CCNL Terziario e dal CCNL Turismo, il fondo comune è utilizzato esclusivamente per il conseguimento degli scopi dell’Ente, con espressa esclusione e conseguente inapplicabilità delle disposizioni in materia di comunione dei beni.
3. Sia durante la vita dell’Associazione che in caso di suo scioglimento, i soci non hanno diritto ad ottenere l’attribuzione del patrimonio dell’ENBIL, neanche parziale, ovvero la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali salvo, che l’attribuzione o distribuzione siano espressamente ed inderogabilmente disposte dalla legge.
Art. 21
Gestione organizzativa e conduzione amministrativa di ENBIL
1. L’ENBIL si impegna a garantire, ai beneficiari di cui all’art. 5 del presente Statuto, ad EBN.TER ed EBN, nonché alle Parti stipulanti, la massima trasparenza nella gestione organizzativa e conduzione amministrativa dell’Ente, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati.
2. A tal fine l’ENBIL:
- si impegna a perseguire l’equilibrio della propria gestione economica e finanziaria;
- mette a disposizione dell’EBN.TER ed EBN, su richiesta, in aggiunta al rendiconto consuntivo, alle relazioni annuali ed al budget previsionale di cui all’art. 12, lettera b, del presente Statuto, ogni altro documento contabile o amministrativo idoneo a dimostrare la correttezza e la trasparenza della propria gestione, nonché degli eventuali soggetti dallo stesso partecipati;
-  accetta che EBN.TER ed EBN effettui, nelle forme e con gli strumenti ritenuti più opportuni, attività di costante monitoraggio e di acquisizione di dati ed informazioni in relazione alla gestione amministrativa ed economico-finanziaria dell’Ente.
Art. 22
Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario dell’ENBIL ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
Art. 23
Scioglimento e liquidazione
1. Costituiscono cause di scioglimento e di messa in liquidazione dell’ENBIL, oltre a quelle previste dalla legge:
a) lo scioglimento, per qualunque causa, del rapporto tra una delle Rappresentanze Territoriali associate all’Ente e la corrispondente Organizzazione Nazionale, Parte stipulante del CCNL Terziario e del CCNL Turismo;
b) la mancanza della disponibilità delle risorse economiche richieste per l’utile svolgimento dell’attività dell’Ente, di cui all’art. 6, comma 1, del presente Statuto, qualora, entro il termine di 3 mesi da quando è stato presentato il piano di aggregazione di cui all’art. 6, e in ogni caso entro il 30 settembre, non si addivenga alla aggregazione con altro ente secondo la procedura di cui ai successivi commi 3 e 4, 5 dello stesso art. 6;
c) la mancata approvazione, senza comprovate motivazioni, da parte dell’Assemblea, del budget previsionale e/o del rendiconto consuntivo e/o l’invio di detti documenti ad EBN.TER ed EBN, nei termini di cui all’art. 12, lettera b, del presente Statuto;
d) il mancato rispetto degli obblighi di destinazione delle risorse economiche di cui all’art. 19, comma 2, del presente Statuto con la mancata presentazione del piano di razionalizzazione di cui all’art. 6, comma 5, del presente Statuto o la mancata approvazione di tale piano, ovvero il mancato rispetto degli obiettivi previsti dallo stesso piano;
e) la mancata trasmissione del progetto di aggregazione di cui all’art. 6, commi 3 e 4, 5 del presente Statuto, o la mancata approvazione di tale progetto, ovvero la mancata esecuzione dello stesso progetto.
2. All’avverarsi di una di tali cause, i soci provvederanno alla nomina di un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, designato da EBN.TER ed EBN, il quale devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci:
- al nuovo EBTT, che sia stato nelle more costituito da Rappresentanze Territoriali dei Datori di lavoro e dei Lavoratori rispettivamente aderenti ad ognuna delle Parti stipulanti il CCNL Terziario e il CCNL Turismo, operante nel medesimo ambito territoriale, ovvero in area maggiore ricomprendente tale ambito territoriale,
- o, qualora tale nuovo EBTT non fosse stato ancora costituito, a EBN.TER ed EBN per le quote di rispettiva competenza, i quali le accantoneranno per poterle successivamente destinare al nuovo EBTT, a condizione che la costituzione di tale nuovo EBTT avvenga entro un anno dalla data di scioglimento.
Art. 24
Disposizioni finali
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai regolamenti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle applicabili alle Associazioni non riconosciute.
2. L’interpretazione delle norme del presente Statuto, dei regolamenti emanati in forza delle predette norme, nonché delle disposizioni di legge applicabili, in ogni caso, dovrà tenere conto dello spirito, della ratio e delle finalità delle norme del CCNL Terziario e del CCNL Turismo, che costituiscono la fonte prioritaria in materia di bilateralità.

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