STATUTO dell’Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario, Turismo e Servizi.
ART. 1 - Costituzione.
Conformemente a quanto previsto dall’art. 16 prima
parte del CCNL 8.11.94 per i dipendenti del terziario della distribuzione e dei
servizi e successivi rinnovi e dell’art. 13 prima parte del CCNL del
6.10.1994 per i dipendenti del settore del turismo e successivi rinnovi è costituito tra le organizzazioni regionali della
Confesercenti Lombarda e della Filcalms-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil
l’"Ente Bilaterale Regionale Lombardo per le aziende del Terziario:
commercio, turismo e servizi” di seguito denominato per brevità anche più
semplicemente “Ente”
Art. 2 – Natura.
L’Ente ha natura giuridica di associazione non riconosciuta, non persegue finalità di
lucro ed ha carattere assistenziale e mutualistico nei confronti dei soci
beneficiari.
Art. 3 – Sede.
L’Ente ha sede in Milano, via Fara 30, presso la sede della “Confesercenti
Regionale Lombarda”.
Potranno essere costituite a
livello provinciale od interprovinciale sedi
distaccate dell’Ente medesimo come oltre meglio specificato.
Art. 4 – Durata.
La durata dell’Ente è a tempo
indeterminato.
Art. 5 – Soci.
Sono soci dell’Ente le organizzazioni regionali di
cui all’art. 1 del presente Statuto. Sono soci beneficiari i lavoratori e
le aziende che applicano i CCNL di cui all’art.
Art. 6 – Scopi
e finalità.
1) L’Ente promuove e gestisce a
livello locale:
a) iniziative in materia di formazione
e qualificazione professionale anche in collaborazione con
b) iniziative finalizzate al sostegno
temporaneo del reddito dei lavoratori coinvolti in processi di
ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la cessazione e/o la
sospensione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ovvero a finanziare
corsi di riqualificazione per il personale interessato da tali provvedimenti;
c)
interventi per il
sostegno dei redditi di lavoratori stagionali che partecipino ai corsi di
formazione predisposti dall’Ente stesso, nonché
altri interventi di carattere sociale in favore dei lavoratori e delle imprese;
d) provvidenze a favore dei lavoratori
anche finalizzate alla
stabilizzazione dell’occupazione;
e) i compiti ad esso
demandati dalla contrattazione collettiva
o dalle leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro;
f)
gli accordi
integrativi aziendali, territoriali e regionali;
g)
lo sviluppo e la
diffusione di forme integrative nel campo della previdenza e
dell’assistenza, secondo le intese tra le parti sociali;
h) riceve la notizia della elezione delle nomine delle rappresentanze sindacali
all’atto della loro costituzione;
2) Inoltre, svolge le azioni più
opportune affinché dagli organismi competenti siano predisposti corsi di studio
che, garantendo le finalità di contribuire al miglioramento culturale e
professionale dei lavoratori, tutelato dal titolo 11
seconda parte del CCNL, favoriscano l’acquisizione di più elevati valori
professionali e siano appropriati alle caratteristiche delle attività del
comparto.
3) Inoltre, l’Ente provvederà a:
a) istituire banca dati per l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro anche in sinergia con altri Enti Bilaterali del
settore e per il monitoraggio del mercato del lavoro;
b)
monitorare il ricorso
al lavoro temporaneo ed al contratto a tempo determinato;
c)
attivare, in seno
all’Ente della funzione di formazione dei lavoratori appartenenti alla
categoria dei quadri;
d)
esprimere il parere di
conformità all’accordo quadro nazionale sui C.F.L. dei progetti
presentati dalle Aziende del settore;
e) svolgere, attraverso apposite commissioni paritetiche bilaterali, le funzioni
previste dal CCNL in materia di:
·
dal titolo VI A prima
parte (contratti a tempo determinato);
·
dal titolo VI C prima
parte (contratti di formazione e lavoro);
· dal titolo X prima parte (tutela
della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori);
·
dal titolo VI seconda
parte (orario di lavoro) relativamente alle procedure
per la realizzazione dei sistemi di flessibilità plurisettimanale previsti
dagli art. 35 bis, 35 ter e 35 quater;
·
dal titolo V seconda
parte (apprendistato);
·
dal titolo V seconda
parte (part-time) relativamente al lavoro ripartito e
ai contratti a tempo parziale della durata di otto ore settimanali, ovvero
degli eventuali accordi territoriali in materia;
·
svolgere le funzioni di ente promotore delle convenzioni per la realizzazione dei
tirocini formativi ai sensi dell’art. 18 legge 196/97 e del decreto
ministeriale del 25 maggio 1988;
·
svolgere in materia di apprendistato, le funzioni eventualmente ad esso affidate
da nuove disposizioni di legge in materia;
· svolgere le funzioni di supporto in
materia di conciliazione e arbitrato previste dagli artt. 17 e 18 bis prima parte;
·
svolgere le funzioni
in materia di riallineamento retributivo ad esso
affidate dagli accordi territoriali in materia.
2) Assolvere altri compiti espressamente previsti dal
CCNL o da accordi di carattere regionale e territoriale, e/o aziendale.
Art. 7 –
Osservatorio del Mercato del Lavoro.
L’Ente promuove
l’Osservatorio del Mercato del lavoro che costituisce lo strumento per lo
studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale, realizzando una
fase di esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse
realtà presenti nel territorio ed a consentire la stima del fabbisogno
occupazionale.
Art. 8 – Finanziamento
L’Ente è finanziato dalle quote versate da tutte le Aziende e dai loro dipendenti nella misura prevista dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Terziario, Distribuzione e Servizi e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Turismo o da accordi regionali tra le organizzazioni sindacali di cui al precedente art. 1.
La quota a carico dei dipendenti sarà trattenuta dai datori di lavoro sulla retribuzione mensile e versata all’Ente, unitamente a quello a carico delle Aziende, con le modalità stabilite dal regolamento di cui oltre.
Ai sensi dell’art.111, comma 4 quinquies,
del dpr 22 dicembre 1986 n.917, modificato dall’art.5 del d.lgs. 4
dicembre 1997 n.460, è stabilita la in trasmissibilità della quota associativa
ed è esclusa la sua rivalutabilità
Le risorse dell’Ente, saranno, di norma, destinate
alla realizzazione delle iniziative di cui
all’art.
Art. 9 – Organi.
Gli organi dell'Ente, nel cui ambito dovrà essere
riconosciuta omogenea e paritetica rappresentatività di tutti gli interessi dei
Soci, sono:
1)
l'Assemblea;
2)
il Presidente;
3)
il Vicepresidente;
4)
il Consiglio Direttivo;
5)
il Collegio dei
Revisori.
Tutte le cariche ai nn. Da
Qualora in tale periodo uno o più membri venisse
a cessare dalla carica, l’Organizzazione di cui all’art. 1 che lo
ha designato, provvederà alla sua sostituzione, il sostituto avrà durata della
carica pari a quella del sostituito.
L'Assemblea è composta da 18
(diciotto) membri dei quali 9 (nove) designati dalla Confesercenti Regionale
Lombarda e 9 designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori per un
periodo di tre anni.
I 9 (nove) membri designati dalle Organizzazioni Sindacali
dei lavoratori sono così ripartiti: 3 (tre) nominati da Filcams-Cgil Lombardia,
3 (tre) nominati da Fisascat-Cisl Lombardia, 3 (tre)
nominati da Uiltucs-Uil Lombardia. E’ consentito alle stesse
Organizzazioni di provvedere alla sostituzione dei propri membri, in qualunque
momento e per qualsiasi causa, con comunicazione scritta.
L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Ente almeno una
volta all'anno, per l'approvazione del conto di
previsione e del conto consuntivo e per l'esame delle iniziative sociali
intraprese o da intraprendere.
Viene inoltre convocata ogni qualvolta,
a giudizio del Consiglio Direttivo, speciali circostanze lo richiedano ovvero,
nell'ipotesi in cui la convocazione sia richiesta con l'indicazione dei punti
di proposta in discussione, da almeno un terzo dei delegati aventi diritto di
voto.
La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata almeno 10
(dieci) giorni prima della data fissata a mezzo lettera raccomandata spedita al
domicilio del delegato, contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno, l'ora della riunione.
L’avviso di convocazione potrà essere inviato in alternativa:
a) Anche a mezzo fax almeno dieci
giorni prima dell’adunanza a condizione che sia riconoscibile il numero
di fax di partenza e quello di arrivo e che il numero
di fax del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato
presso la sede sociale;
b) anche a mezzo e-mail (posta
elettronica) almeno dieci giorni prima dell’adunanza a condizione che sia
riconoscibile l’indirizzo di posta elettronica di partenza e che
l’indirizzo di posta elettronica del destinatario della
convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale;
In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione
con i suddetti mezzi con preavviso minimo di 48 (quarantotto) ore.
L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso
dalla sede sociale purché in Lombardia.
Le riunione dell’assemblea sia ordinaria
che straordinaria si potranno svolgere anche per teleconferenza o
videoconferenza a condizione che:
- sia consentito al Presidente
dell’assemblea, anche a mezzo del proprio
ufficio di presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli
intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e
proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto
verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assemblari oggetto di
verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di
partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti
all’ordine del giorno;
- vengano indicati nell’avviso di
convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli
intervenuti potranno affluire.
Sussistendo queste condizioni la riunione si considera
tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.
L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente dell'Ente o, in
caso di impedimento o assenza di questi, dal Vicepresidente.
Ove anche il Vicepresidente fosse
assente o impedito, l'Assemblea sarà presieduta da persona indicata
dall'Assemblea stessa.
Su proposta del Presidente
l'Assemblea designa il Segretario, che redigerà il verbale della riunione.
L'Assemblea è validamente riunita quando
sono presenti almeno 5 (cinque) dei delegati rappresentanti la Confesercenti e
almeno 5 (cinque) dei delegati rappresentanti le Organizzazioni Sindacali
(totale 10 - dieci) e sia presente almeno un rappresentante per ciascuno dei
soci fondatori di cui all’articolo 1.
Le deliberazioni sono validamente assunte quando riportino il voto favorevole della
maggioranza dei delegati presenti.
Per modificare lo statuto occorrerà invece sia la presenza di almeno tre quarti dei rappresentanti
degli associati sia la presenza di almeno un rappresentante per ciascuno dei soci
fondatori di cui all’articolo 1, ed il voto favorevole di tre quarti dei
presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la
devoluzione del suo patrimonio occorre sia la presenza di almeno i quattro
quinti dei rappresentanti degli associati, sia la presenza di almeno un
rappresentante per ciascuno dei soci fondatori di cui all’articolo 1, ed
il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
Le deliberazioni dell’Assemblea risultano
dal verbale redatto dal Segretario e firmato dal Presidente e dal Segretario
stesso.
I verbali delle assemblee saranno a
disposizione dei Soci i quali mediante richiesta scritta, potranno prenderne
visione presso la sede.
Art. 11 –
Poteri dell’Assemblea.
Spetta all’Assemblea:
a) eleggere il Presidente ed il
Vicepresidente;
b) eleggere il Consiglio Direttivo;
c) eleggere il Collegio dei Sindaci
Revisori;
d) approvare i regolamenti interni
dell’Ente;
e)
deliberare le
iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’art. 6 del
presente Statuto;
f) provvedere all’approvazione
dei bilanci consuntivi e preventivi dell’Ente;
g) promuovere provvedimenti
amministrativi e giudiziari nell’interesse dell’Ente;
h) deliberare in
ordine all’eventuale compenso per gli Amministratori ed i Sindaci
Revisori;
i)
stabilire la misura
degli interessi di mora da corrispondersi in caso di ritardato pagamento delle
quote annuali;
j) svolgere tutte le altre attività ad
essa demandate dal presente Statuto;
k) la facoltà di istituire sedi
distaccate e uffici dell’Ente;
l) approvare i verbali delle proprie
riunioni.
Il Presidente dell’Ente viene eletto dall’ Assemblea alternativamente una
volta tra i membri effettivi rappresentanti i Sindacati dei lavoratori e la
volta successiva tra i membri effettivi rappresentanti le Associazioni dei
datori di lavoro, salvo diverso accordo fra le Organizzazioni di cui
all’art. 1.
Il Presidente ha a tutti gli effetti la
rappresentanza legale dell’Ente, rappresenta l’Ente di fronte a
terzi e sta in giudizio; ne ha la firma che può delegare al Vicepresidente.
Il Presidente ha ogni potere relativo alla
esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea e ad
esso spetta la supervisione delle attività sociali nonché la convocazione
dell’Assemblea.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente
nell’espletamento delle sue mansioni e lo sostituisce ed esercita le
funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
E’ eletto dall’Assemblea tra i membri di
designazione della parte di cui non è espressione il
Presidente.
Il Consiglio Direttivo è nominato
dall’Assemblea ed è composto da 12 (dodici)
membri scelti anche tra i componenti dell’Assemblea e così ripartiti:
a) Il Presidente dell’Ente;
b) Il Vicepresidente dell’Ente;
c) Cinque membri indicati dalla
Confesercenti Regionale Lombarda;
d) Cinque membri indicati da
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Regionali scelti anche tra i propri componenti dell’Assemblea, di cui un solo membro
nominato dall’organizzazione sindacale che non ha designato il Presidente
od il Vicepresidente mentre gli altri quattro membri saranno nominati dalle
altre organizzazioni sindacali nel numero di due per ciascuna.
Art. 14 – Poteri del
Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo è
riconosciuto ogni più ampio potere di ordinaria e
straordinaria amministrazione per l’attuazione degli scopi e la gestione
dell’Ente.
Ad esso è
affidata la gestione del patrimonio.
Il Consiglio, tra l’altro:
1) sovrintende a tutte le attività
dell’Ente, imprimendo e garantendo unità di indirizzo; coordina la pianificazione e lo sviluppo
degli interventi; individua e fissa le specifiche modalità di attuazione dei
fini generali dell’Ente e gli obiettivi ritenuti di volta in volta
prioritari;
2) disciplina i vari interventi ed
iniziative approvandone i relativi progetti generali e particolari; provvede
agli accantonamenti delle risorse e mezzi dell’Ente nei modi, forme e
tempi da esso deliberati;
3) provvede sulla base delle risultanze contabili ad attribuire le risorse ed i mezzi in
relazione agli scopi indicati
all’art. 6;
4) predispone il Regolamento delle
attività dell’Ente sottoponendolo all’approvazione dell’Assemblea;
5) provvede alla compilazione dello
stato di previsione e del conto consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
6) regola lo svolgimento
dell’attività sociale, il funzionamento e l’uso dei beni
dell’Ente.
Art. 15 – Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce
su convocazione del Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga
opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio in
carica.
La convocazione dovrà essere effettuata a mezzo lettera raccomandata o telegramma spediti
al domicilio dei componenti il Consiglio almeno 5 giorni prima della riunione e
dovrà contenere l’ordine del giorno, il luogo, il giorno, l’ora
della riunione;
a) Anche a mezzo fax almeno cinque
giorni prima dell’adunanza a condizione che sia riconoscibile il numero
di fax di partenza e quello di arrivo e che il numero
di fax del destinatario della convocazione sia stato preventivamente depositato
presso la sede sociale;
b) anche a mezzo e-mail (posta
elettronica) almeno cinque giorni prima dell’adunanza a condizione che
sia riconoscibile l’indirizzo di posta elettronica di partenza e che
l’indirizzo di posta elettronica del destinatario della
convocazione sia stato preventivamente depositato presso la sede sociale;
In caso di urgenza
il Consiglio Direttivo potrà essere convocato a mezzo comunicazione
telegrafica, via fax o e-mail con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.
Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere nella sede
sociale o altrove purché in Lombardia.
Le riunione del Consiglio si potranno svolgere
anche per teleconferenza o videoconferenza a condizione che ciascuno dei
partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei
partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione
degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare i
documenti. Sussistendo queste condizioni la riunione si considera tenuta nel
luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.
Per la validità delle riunioni è
necessaria la presenza della metà più uno dei componenti
in carica il Consiglio Direttivo e le decisioni sono valide se assunte dalla maggioranza (metà più uno)
dei presenti.
Il libro delle adunanze e delle
deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura
del Presidente.
Art. 16 – Il Collegio dei Sindaci Revisori
Il Collegio dei Sindaci è composto
di tre membri effettivi e due supplenti così designati:
1) uno di nomina della Confesercenti
Regionale Lombarda;
2)
uno di comune accordo
nominato da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Regionali;
3) il terzo, che assume la carica di
Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori è scelto
di comune accordo fra le Organizzazioni di cui all’art. 1, fra gli
iscritti all’Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti.
I due Sindaci Revisori supplenti saranno uno di nomina della Confesercenti Regionale Lombarda
e l’altro di nomina di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil
Regionali.
I Sindaci Revisori sia effettivi che supplenti durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
I Sindaci Revisori esercitano le
attribuzioni ed hanno i doveri stabiliti dalla Legge per i Sindaci di società.
Essi devono riferire immediatamente
all’Assemblea le eventuali irregolarità riscontrate durante
l’esercizio delle loro funzioni.
Il Collegio si riunisce
ordinariamente una volta a trimestre ed ogni qualvolta il Presidente del
Collegio dei Sindaci lo ritenga opportuno ovvero
quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.
La convocazione del Collegio è effettuata dal Presidente con avviso scritto almeno cinque
giorni prima di quello fissato per la riunione, con l’indicazione di
giorno, ora, luogo della riunione (anche in luogo diverso dalla sede sociale
purché in Lombardia) e l’indicazione delle materie da trattare.
In caso di urgenza
la convocazione può avvenire anche telegraficamente, via fax o e-mail (con le
modalità sopra previste per la convocazione dei consiglieri) con preavviso di
almeno 48 (quarantotto) ore.
I Sindaci Revisori potranno
partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea senza
voto deliberativo.
Art. 17 – Il Patrimonio
dell’Ente
Le disponibilità
dell’Ente sono costituite dall’ammontare
dei contributi di cui al precedente articolo 8, dagli interessi attivi maturati
sull’ammontare dei contributi stessi e dagli interessi di mora per ritardati
versamenti.
Costituiscono inoltre disponibilità
dell’Ente le somme ed i beni mobili ed immobili che per lasciti,
donazioni o per qualsiasi altro titolo, previe, occorrendo, eventuali
autorizzazioni di legge entrano a far parte del patrimonio dell’Ente ed
eventuali contributi provenienti dallo Stato o da altre strutture pubbliche
internazionali o locali.
In adesione allo spirito ed alle
finalità del CCNL per i dipendenti da aziende del Settore Terziario, il
patrimonio dell’Ente è utilizzato esclusivamente per il conseguimento
delle finalità di cui all’art. 6 o accantonato se ritenuto necessario o opportuno per il conseguimento delle medesime finalità in
futuro.
Il regime giuridico relativo ai
beni e più in generale al patrimonio dell’Ente è quello del fondo comune
regolato per solidale irrevocabile volontà dei soci dalle previsioni del
presente Statuto e dal Codice Civile.
I singoli associati non hanno
diritto ad alcun titolo sul patrimonio dell’Ente sia durante la vita
dell’Ente che in caso di scioglimento dello stesso, in quanto è stabilito
espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la
vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge, il tutto nel rispetto del sopra citato art. 111 del
D.P.R. 917/1986.
Art. 18 – Gestione dell’Ente
Per le spese di impianto
e gestione l’Ente potrà avvalersi delle disponibilità di cui
all’art. 17.
Ogni pagamento di spese ed ogni
erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovrà
essere giustificato dalla relativa documentazione firmata dal Presidente o dal
Vicepresidente.
Art. 19 – Sedi distaccate
Potranno essere costituite e
soppresse con delibera del Consiglio Direttivo, a livello provinciale ed
interprovinciale, sedi distaccate dell’Ente, che non costituiscono comunque sedi secondarie, al fine di perseguire gli scopi
dell’Ente con maggiore incisività sul territorio.
Dette sedi distaccate avranno autonomia
gestionale e di rappresentanza verso le istituzioni
locali.
Con delibera del Consiglio
Direttivo verranno nominati i rispettivi preposti a
rappresentanza della sede distaccata, in numero di 2, di cui 1 nominato dalla
Confesercenti Regionale Lombarda ed uno nominato tra i rappresentanti di
Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.
I preposti dureranno in carica per
lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo salvo revoca con
provvedimento del Consiglio Direttivo stesso, e potranno essere rinominati.
L’amministrazione e la
rappresentanza delle sedi distaccate spetteranno ai preposti suddetti con firma
congiunta, i quali dovranno relazionare comunque al
Consiglio Direttivo.
Gli atti di straordinaria
amministrazione saranno assunti nel rispetto di quanto stabilito dall’apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo
Regionale.
L’Ente devolverà alle sedi
distaccate parte dei fondi raccolti secondo le indicazioni contenute
nell’apposito regolamento.
I preposti dovranno predisporre
entro tre mesi dal termine di ogni esercizio
coincidente con l’esercizio dell’Ente, il bilancio della rispettiva
sede distaccata che dovrà essere inviato alla sede dell’Ente regionale
entro i successivi 15 giorni al fine di predisporre il bilancio generale di
quest’ultima che tenga conto anche dei bilanci delle sedi distaccate.
Il Collegio dei Revisori ha sulle
sedi distaccate gli stessi poteri di accertamento ed
ispezione che ha sull’Ente regionale.
Art. 20 – Bilancio dell’Ente
Gli esercizi finanziari dell'Ente
hanno inizio il primo gennaio e termineranno il 31 dicembre di ciascun anno;
alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo
provvede alla redazione del bilancio consuntivo riguardante la gestione
dell'Ente e del bilancio preventivo.
Il bilancio preventivo
e consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea entro sei mesi dalla
chiusura dell'esercizio finanziario.
Il bilancio consuntivo deve essere
trasmesso, entro trenta giorni dall'approvazione dell'Assemblea dell'Ente, alle
Organizzazioni di cui all'articolo 1 del presente Statuto.
Art. 21 - Regolamento
Per l'attuazione del presente Statuto l'Ente si doterà di un Regolamento, che dovrà essere
approvato dall’Assemblea dell’Ente.
Art. 22 - Liquidazione dell'Ente
La messa in liquidazione dell'Ente
è disposta, su conforme deliberazione delle Organizzazioni di cui all'art. 1,
nei seguenti casi:
a) qualora esso cessi ogni attività
per disposizioni
di legge:
b) qualora esso venga a perdere per
qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria e funzionale;
c) qualora per qualsiasi motivo, cessi
l'efficacia generale per tutti gli appartenenti alla categoria delle
disposizioni contenute nel CCNL in ordine alla
trattenuta ed al versamento dei contributi.
Nel momento stesso in cui dovesse
verificarsi una delle ipotesi di cui sopra, cesserà automaticamente l'obbligo
per tutti i datori di lavoro di accantonare presso l'Ente i contributi di cui
al precedente comma e per essi e per i lavoratori di
pagare i medesimi.
Nella ipotesi di messa in liquidazione,
le Organizzazioni stipulanti di cui all'art. 1 provvederanno alla nomina di sei
liquidatori, di cui tre nominati dalla Confesercenti Regionale Lombarda e tre
da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil Regionali; trascorsi 30 giorni
dalla data di messa in liquidazione, provvederà in difetto, ad istanza della
parte diligente, il Presidente del Tribunale ove ha sede legale l'Ente.
L’ Assemblea determinerà
all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificherà l'operato.
Al termine della liquidazione,
l’intero patrimonio dell’Ente una volta procedutosi all’integrale
pagamento degli eventuali debiti, sarà devoluto, sulla base di apposito
accordo tra i soci fondatori, a favore di enti aventi finalità analoghe a
quelle perseguite dall’Ente, il tutto secondo quanto stabilisce
l’art. 111, comma 4 quinquies lettera b), del D.P.R. 22 dicembre 1986
n.917, modificato dall’art. 5 del D.LGS 4 dicembre 1997 n.460.
In caso di mancato accordo la
devoluzione sarà effettuata dal Presidente del
Tribunale tenuti presenti i suddetti scopi.
Art. 23 - Controversie
Qualsiasi controversia inerente alla interpretazione ed applicazione del presente Statuto,
nonché del Regolamento, è deferita all'esame dell'Ente Bilaterale Nazionale.
Art. 24 – Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal
presente Statuto e dal Regolamento delle Attività, valgono le disposizioni di
legge vigenti in materia di Associazioni senza scopo
di lucro.
In ogni caso, per solidale,
inequivocabile volontà delle parti stipulanti l’interpretazione e
l’applicazione delle disposizioni statutarie, regolamenti e di legge,
dovrà tenere in preminente considerazione ed apprezzamento il testo, lo spirito
e le ampie riconosciute finalità del contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per dipendenti da Aziende del terziario: commercio, turismo e servizi.